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Legge 98/2011

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542 provvedimenti

Compenso aggiuntivo: negato al presidente facente funzioni
Un Presidente di sezione di una Commissione tributaria ha richiesto un compenso aggiuntivo per aver svolto temporaneamente le funzioni di Presidente della Commissione stessa. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto la domanda, distinguendo tra compiti amministrativi e giurisdizionali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, negando qualsiasi compenso aggiuntivo. I giudici di legittimità hanno chiarito che la sostituzione del presidente rientra già nei doveri e nella qualifica del presidente di sezione, le cui funzioni sono omogenee. Pertanto, l'attività di supplenza non dà diritto a indennità extra, in quanto già coperta dal trattamento economico ordinario previsto per il ruolo di provenienza. La Cassazione ha così rigettato definitivamente la domanda del magistrato tributario.
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Sanzioni civili Gestione separata: niente stangata senza dolo
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS per il pagamento dei contributi alla gestione separata per l'anno 2008, contestando le sanzioni per evasione applicate a causa della mancata compilazione del quadro RR. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo contributivo principale, ha accolto il ricorso sulle sanzioni. Applicando la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2024, i giudici hanno stabilito che il professionista non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili Gestione separata per l'anno 2008, poiché l'omessa compilazione del quadro RR per periodi precedenti al 2011 non costituisce un occultamento doloso automatico.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, veniva iscritto d'ufficio alla Gestione Separata INPS per gli anni 2009 e 2010. Mentre i contributi del 2010 venivano dichiarati prescritti, l'ente previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi del 2009 e delle relative sanzioni civili. Il professionista ricorreva in Cassazione contestando unicamente l'addebito delle sanzioni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso applicando la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022. I giudici hanno stabilito che, per i periodi precedenti all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2011, l'affidamento del professionista va tutelato. Di conseguenza, pur restando fermo l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, il lavoratore è totalmente esonerato dal pagamento delle sanzioni civili per l'anno 2009.
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Ricalcolo della pensione: no alla decadenza totale per gli arretrati
Un pensionato ha chiesto all'Inps il ricalcolo della pensione per escludere alcuni contributi meno favorevoli e ottenere le differenze arretrate. La Corte d'Appello aveva dichiarato il ricorso inammissibile applicando una decadenza totale (tombale) di tre anni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che per le richieste di ricalcolo della pensione già riconosciuta si applica la decadenza mobile. Questo significa che il pensionato non perde il diritto al ricalcolo in sé, ma perde solo la possibilità di chiedere gli arretrati maturati più di tre anni prima dell'avvio della causa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: l’errore dell’ente salva l’avvocato
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un avvocato l'iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività professionale svolta, nonostante il professionista avesse un reddito inferiore alle soglie minime per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale poiché non ha contestato tutte le autonome motivazioni della sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso dell'ente pubblico. Quando una sentenza si fonda su diverse ragioni autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte efficacemente, altrimenti il ricorso decade. L'ente previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde sui redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi a un Professionista, iscritto all'albo degli avvocati ma non alla cassa di categoria, ritenendo obbligatoria l'Iscrizione alla Gestione separata per gli anni in cui ha esercitato la professione. Il Professionista si è opposto evidenziando un reddito annuo inferiore a 5.000 euro e il carattere occasionale dell'attività. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che spetta all'ente dimostrare l'abitualità dell'attività professionale. Poiché tale accertamento spetta ai giudici di merito, la Cassazione non può riesaminarlo. L'Ente Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Gestione separata INPS: esente il professionista a basso reddito
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una professionista, iscritta all'albo degli avvocati ma non alla relativa cassa di previdenza, il pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS per l'anno 2011. La professionista aveva percepito un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'appello ha annullato la pretesa dell'ente pubblico, rilevando che l'attività era occasionale e che l'ente non aveva dimostrato l'abitualità del lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che stabilire se un'attività sia abituale o occasionale è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, la professionista non deve pagare alcun contributo e l'ente previdenziale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde contro la lavoratrice
L'INPS ha richiesto a una lavoratrice autonoma il pagamento dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011. La contribuente ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti. L'INPS ha sostenuto che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso a causa del doloso occultamento del debito da parte della lavoratrice, la quale non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la mancata compilazione della dichiarazione non equivale a un doloso occultamento del debito e non impedisce all'ente previdenziale di effettuare i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, si applica la ordinaria prescrizione contributi previdenziali a partire dalla scadenza originaria del pagamento.
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Riliquidazione della pensione: il ritardo cancella i diritti
Un pensionato ha contestato la decorrenza della propria pensione di anzianità stabilita dall'Inps, chiedendo la riliquidazione della pensione per ottenere le mensilità arretrate. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, dichiarando l'azione inammissibile per decorrenza dei termini. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso del pensionato. I giudici hanno chiarito che la decadenza triennale si applica anche alle azioni di riliquidazione della pensione già in essere. Poiché il trattamento era decorso prima dell'entrata in vigore della riforma del 2011, il termine di tre anni ha iniziato a decorrere dal 6 luglio 2011 ed è scaduto prima del deposito del ricorso giudiziario, avvenuto solo nell'ottobre 2014. Il pensionato perde definitivamente la causa.
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Ricalcolo della pensione: stop alla decadenza tombale
Un pensionato ha chiesto all'Inps il ricalcolo della pensione lamentando l'uso di un massimale errato e un numero inferiore di contributi. La Corte d'Appello ha dichiarato la domanda inammissibile per intervenuta decadenza triennale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che la decadenza triennale non cancella definitivamente il diritto alla rideterminazione dell'assegno. Essa colpisce esclusivamente le differenze sui ratei maturati prima del triennio precedente alla domanda giudiziale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame, salvaguardando il diritto del pensionato a ottenere l'adeguamento per il futuro.
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Deduzione interessi passivi: il bivio tra cassa e competenza
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la deduzione interessi passivi effettuata negli anni 2005, 2006 e 2007. Tali interessi derivavano da una causa civile vinta da un appaltatore per lavori di ampliamento di un capannone. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittima la deduzione nel 2005, ritenendo che la certezza del costo fosse nata solo con la sentenza di condanna. La Corte di Cassazione ha parzialmente estinto il giudizio per gli anni 2005 e 2007 a causa di una definizione agevolata. Per l'anno 2006, ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che i giudici di merito avrebbero dovuto prima accertare la natura degli interessi (moratori o corrispettivi) per applicare il corretto criterio fiscale (cassa o competenza), cassando la sentenza con rinvio.
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Iscrizione gestione separata INPS: la stretta sui professionisti
Un ingegnere, svolgendo attività libero-professionale in concomitanza con un lavoro dipendente, contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Essendo iscritto all'albo, egli versava alla cassa professionale solo il contributo integrativo di solidarietà, ritenendo ciò sufficiente ad escludere ulteriori obblighi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che l'iscrizione gestione separata INPS è obbligatoria per tutti i redditi da lavoro autonomo che non siano soggetti a un contributo soggettivo mirato a creare una pensione specifica. Il semplice versamento del contributo integrativo non esonera dall'obbligo previdenziale verso l'INPS.
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Contratto di somministrazione nullo: il Ministero deve assumere
Un lavoratore, assunto con un contratto di somministrazione nullo presso un'azienda stradale, ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il successivo trasferimento presso il Ministero delle Infrastrutture, a cui era stato trasferito il suo intero reparto di vigilanza. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del contratto di somministrazione, stabilendo che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dall'inizio. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto al trasferimento nei ruoli del Ministero e al risarcimento del danno per la mancata tempestiva assunzione. Il Ministero, in quanto nuovo datore di lavoro succeduto per legge, deve risarcire il dipendente a causa del rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa.
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Condono fiscale: decide il deposito, non la decisione interna
Il Contribuente impugna tre dinieghi di condono fiscale emessi dall'Amministrazione Finanziaria. L'ufficio riteneva che la lite non fosse più pendente poiché la decisione era stata deliberata dai giudici prima dell'entrata in vigore della legge di sanatoria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Contribuente. I giudici di legittimità chiariscono che una sentenza esiste giuridicamente solo dal momento del suo deposito ufficiale in cancelleria (pubblicazione) e non dalla semplice decisione interna (deliberazione). Di conseguenza, poiché il deposito è avvenuto dopo l'entrata in vigore della norma sul condono fiscale, la controversia doveva considerarsi ancora pendente. Il Contribuente ottiene così il diritto di accedere alla definizione agevolata della lite.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ma non alla Cassa Forense, il quale aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata richiede la prova dell'esercizio abituale dell'attività professionale. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato tale abitualità, e in presenza di un reddito sotto la soglia minima, l'obbligo contributivo non sussiste. Il professionista ottiene così l'annullamento dell'addebito e l'INPS viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione Separata: obbligo sotto i 5.000 euro
Un ingegnere, dipendente pubblico e iscritto all'albo, svolge attività libero-professionale producendo un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'INPS richiede il pagamento dei contributi previdenziali, ma i giudici di merito ritengono non dovuta la somma a causa del basso reddito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'abitualità dell'attività e non dal superamento della soglia dei 5.000 euro. Quest'ultimo limite si applica solo alle attività occasionali. La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello per verificare se l'attività del professionista fosse abituale o occasionale.
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Gestione separata INPS: obbligo anche con reddito sotto i 5000€
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2009 relativi alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello aveva dichiarato il credito prescritto e non dovuto, poiché il reddito del professionista era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Innanzitutto, ha chiarito che la prescrizione quinquennale non era decorsa, poiché il termine di pagamento originario era stato prorogato al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta dell'ente del 6 luglio 2015. Inoltre, ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per un professionista iscritto all'albo dipende dall'abitualità dell'attività, non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che rileva solo per il lavoro occasionale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: reddito basso contro pretese dell’ente
La Corte di Cassazione ha confermato l'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per un avvocato non iscritto alla Cassa Forense con reddito sotto i 5.000 euro. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento, ma i giudici hanno chiarito che l'obbligo presuppone un'attività professionale abituale. L'abitualità deve essere valutata come scelta iniziale del professionista e provata dall'istituto previdenziale, non potendo essere desunta automaticamente dal solo ammontare del reddito. Poiché l'ente non ha fornito la prova dell'abitualità dell'attività del professionista, il ricorso è stato rigettato, confermando che sotto la soglia dei 5.000 euro, senza prova di abitualità, non sono dovuti contributi.
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Pensionati e Gestione Separata INPS: quando scatta l’obbligo
Un perito industriale in pensione dal 2001 continuava a svolgere attività libero-professionale nel 2006. L'INPS richiedeva il pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS per tali redditi. I giudici di merito avevano annullato la pretesa dell'ente, ritenendo il professionista esonerato in quanto iscritto alla propria cassa professionale (EPPI). La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sussiste per tutti i lavoratori autonomi i cui contributi versati alla cassa professionale non siano idonei a generare una futura prestazione pensionistica diretta, ma abbiano solo natura solidaristica. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: nullo l’addebito sotto i 5000€
L'INPS ha emesso un avviso di addebito contro un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, pretendendo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista ha contestato l'atto evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore alla soglia di 5.000 euro e che l'attività non era svolta in modo abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'annullamento dell'addebito. I giudici hanno chiarito che l'Iscrizione Gestione Separata INPS richiede l'abitualità dell'attività professionale, la cui prova spetta interamente all'ente previdenziale e non può essere desunta automaticamente dal solo ammontare del reddito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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