Un lavoratore impugna il licenziamento ma, nel notificare il ricorso alla banca datrice di lavoro, omette per errore di allegare il file del ricorso stesso, inviando solo il decreto di fissazione dell'udienza. La banca si costituisce in giudizio solo per eccepire il vizio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, confermando l'inesistenza della notificazione. I giudici chiariscono che la totale mancanza dell'atto da consegnare impedisce al destinatario di conoscere la pretesa e non costituisce un semplice vizio formale. Di conseguenza, si configura l'inesistenza della notificazione, vizio insanabile che non viene sanato dalla costituzione della controparte, rendendo tardivo ogni successivo tentativo di notifica oltre i termini perentori.
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