La Corte di Cassazione ha stabilito la validità di una notifica fiscale consegnata a una persona qualificatasi come "moglie convivente", anche se l'indirizzo di consegna non corrispondeva alla residenza anagrafica del contribuente. Secondo la Corte, la dichiarazione resa al messo notificatore crea una presunzione di conoscenza (iuris tantum) che prevale sul certificato di residenza. Per contestare la notifica, il contribuente deve fornire una prova rigorosa dell'assenza di un rapporto di convivenza, onere che nel caso di specie non è stato assolto. Di conseguenza, il ricorso del contribuente è stato respinto, confermando la legittimità della cartella di pagamento impugnata.
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