L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento basato sul redditometro nei confronti di una contribuente per l'anno d'imposta 2007. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile l'appello del Fisco per tardività e ha applicato i criteri del nuovo redditometro del 2010. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno chiarito che, per la tempestività dell'appello, rileva la data di spedizione del plico (principio di scissione della notifica) e non quella di ricezione. Inoltre, hanno stabilito che le regole del nuovo redditometro introdotte nel 2010 si applicano solo a partire dall'anno d'imposta 2009, mentre per le annualità precedenti, come il 2007, restano validi i vecchi criteri. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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