L'Azienda Agricola ha impugnato due cartelle di pagamento lamentando l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione presupposto. L'Amministrazione Finanziaria aveva tentato la notifica due volte: la prima presso la sede, dove un collaboratore aveva rifiutato l'atto senza successivo invio della raccomandata informativa; la seconda presso la residenza dell'ex legale rappresentante, non più in carica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda Agricola. I giudici hanno chiarito che la notifica dell'avviso di liquidazione a mezzo posta, in caso di rifiuto o assenza, richiede tassativamente l'invio e la prova della raccomandata informativa (CAD). Inoltre, la consegna all'ex rappresentante è nulla e non sanata, poiché la società ha impugnato direttamente le cartelle successive. Di conseguenza, l'omessa notifica dell'atto presupposto rende nulle le cartelle di pagamento. L'Azienda Agricola vince la causa.
Continua »