Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale presupposta. La questione centrale riguardava la validità della procedura di notificazione in caso di assenza temporanea del destinatario. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio cruciale per la validità della notifica art 140 cpc: l'ente notificante deve fornire la prova non solo della spedizione, ma anche della ricezione della raccomandata informativa (C.A.D.) che comunica il deposito dell'atto presso la casa comunale. La mancanza di tale prova rende la notifica nulla. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso al giudice di merito per verificare il corretto perfezionamento della procedura.
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