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Legge 89/2001 — Sezione Sezioni Unite Civile

3 provvedimenti

Altri anni per Legge 89/2001

Giudizio di ottemperanza: negato il pagamento senza fideiussione
Un professionista ha richiesto l'esecuzione di una sentenza per ottenere il pagamento di indennizzi legati alla Legge Pinto. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno accolto la domanda ma hanno subordinato il pagamento alla presentazione di una garanzia fideiussoria. Questa misura è stata decisa poiché il professionista era stato condannato in sede penale per aver avviato cause all'insaputa dei clienti, falsificandone le firme. Il professionista ha fatto ricorso in Cassazione denunciando un abuso di potere del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione sulle modalità pratiche per eseguire la sentenza rientra nei limiti interni del giudizio di ottemperanza e non può essere controllata dalla Cassazione. Vince l'Amministrazione Pubblica: il pagamento resta bloccato fino alla presentazione della garanzia.
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Giudizio di ottemperanza: sì al pagamento ma con garanzia bancaria
Un professionista ha promosso un giudizio di ottemperanza per costringere il Ministero della Giustizia a pagare le spese legali stabilite in precedenti sentenze sulla Legge Pinto. Il TAR e il Consiglio di Stato hanno accolto la domanda, ma hanno subordinato il pagamento alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria. Questa cautela è stata disposta poiché il professionista era stato condannato in sede penale per aver avviato cause all'insaputa dei clienti, falsificandone le firme. Il professionista ha fatto ricorso in Cassazione lamentando l'eccesso di potere del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La definizione delle modalità pratiche di esecuzione rientra nei limiti interni della giurisdizione amministrativa e non è sindacabile dalla Cassazione.
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Atti gestione processo: quando il giudice è insindacabile
Un gruppo di cittadini impugna il rinvio di una importante udienza, considerandolo un atto amministrativo lesivo del proprio diritto. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che gli atti gestione processo sono espressione della funzione giurisdizionale e non amministrativa. Pertanto, non possono essere sindacati dal giudice amministrativo, confermando il difetto assoluto di giurisdizione. I rimedi per contestare tali decisioni vanno cercati all'interno dello stesso processo civile.
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