La Corte di Cassazione ha stabilito che un creditore, integralmente soddisfatto nel corso di una procedura fallimentare entro un termine ragionevole, non ha diritto all'indennizzo per l'eccessiva durata del processo (legge Pinto). La Corte ha chiarito che, ai fini dell'equa riparazione durata processo, il termine finale per il calcolo si ferma al momento del pagamento completo. Poiché il creditore era stato pagato in cinque anni, non ha subito alcun pregiudizio indennizzabile, nonostante la procedura si sia protratta per oltre vent'anni.
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