Un avvocato ha richiesto allo Stato un'equa riparazione per irragionevole durata del processo, lamentando la lentezza di una serie di cause avviate per recuperare i propri onorari. La Corte di Cassazione ha respinto la sua domanda. I giudici hanno stabilito due principi chiave: primo, l'avvocato che agisce solo per la distrazione delle spese non è 'parte' del processo principale e non può chiedere un indennizzo per la sua durata. Secondo, se un processo si estingue per inattività delle parti, la legge presume che non ci sia stato alcun danno, a meno che non si fornisca una prova contraria molto solida. In questo caso, l'avvocato non ha superato tale presunzione, perdendo così il diritto al risarcimento.
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