Un dirigente medico ha richiesto la retribuzione piena per aver svolto mansioni superiori in sostituzione, ma la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che, anche in caso di proroga dell'incarico oltre i termini, al sostituto spetta unicamente l'indennità di sostituzione prevista dal contratto collettivo, e non il trattamento economico completo del titolare. È stato inoltre confermato che un semplice timbro di protocollo, senza firma o riscontro nei registri, non costituisce prova valida per interrompere la prescrizione dei crediti.
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