Un'Azienda Sanitaria privata ha impugnato le sanzioni e gli interessi applicati dal Comune per il mancato pagamento dell'imposta municipale sugli immobili (IMU). La società ha sostenuto che la grave crisi di liquidità derivava dai cronici ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione committente, invocando la causa di non punibilità della forza maggiore sanzioni tributarie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la piena legittimità delle sanzioni. I giudici hanno chiarito che le difficoltà economiche dell'impresa, anche se provocate da crediti insoluti verso enti pubblici, non integrano la nozione di forza maggiore, la quale richiede un evento imprevedibile e irresistibile tale da annullare ogni controllo del soggetto.
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