L'Ispettorato del Lavoro sanzionava il titolare di un'attività ricettiva per l'impiego di una collaboratrice senza preventiva comunicazione obbligatoria, integrando l'ipotesi di lavoro irregolare. Il datore di lavoro impugnava la sanzione contestando vizi procedurali dell'ispezione condotta dai militari, come la mancata redazione immediata del verbale di primo accesso e l'assenza di autorizzazione giudiziaria per l'accesso a locali ad uso promiscuo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare, confermando la sanzione pecuniaria. I giudici hanno chiarito che i vizi formali dell'ispezione non annullano la sanzione se non ledono concretamente il diritto di difesa del datore presente al controllo, né occorre l'autorizzazione giudiziaria se il titolare non si oppone all'accesso nei locali commerciali dell'immobile.
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