L'Organismo di Controllo ha sanzionato il Legale Rappresentante e l'Azienda di grande distribuzione per aver utilizzato un documento di trasporto merci incompleto, privo dell'indicazione della varietà dei prodotti ortofrutticoli, durante un trasferimento interno tra la piattaforma logistica e un punto vendita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei sanzionati, confermando la validità del verbale. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene non vi sia un obbligo assoluto di emettere un documento di trasporto merci per i trasferimenti interni, qualora l'operatore decida comunque di redigerlo, questo deve contenere indicazioni precise, complete e non contraddittorie rispetto alle etichette. Eventuali omissioni o errori ostacolano l'efficienza dei controlli di conformità a tutela dei consumatori, integrando l'illecito amministrativo.
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