Una società concessionaria di autostrade ha impugnato gli avvisi di pagamento per il COSAP relativo ai viadotti sovrastanti strade comunali. La ricorrente sosteneva che l'occupazione fosse da attribuire allo Stato e quindi esente, e che mancasse un atto di concessione comunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il presupposto del COSAP è l'occupazione di fatto per un'utilizzazione particolare del bene pubblico. La società concessionaria, gestendo l'infrastruttura per un fine di lucro, è il soggetto che realizza tale utilizzazione e non può beneficiare dell'esenzione prevista per lo Stato. L'assenza di un titolo formale qualifica l'occupazione come abusiva, ma non esclude l'obbligo di pagamento del canone.
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