L'Azienda ha impugnato una cartella esattoriale dell'INPS, sostenendo di aver legittimamente applicato un accordo per pagare stipendi e contributi ridotti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il contratto di riallineamento retributivo provinciale, firmato a febbraio 2001, era tardivo. La legge fissava infatti il termine perentorio del 31 dicembre 2000 per la stipula di tali accordi collettivi territoriali. Di conseguenza, anche l'accordo aziendale di recepimento è stato dichiarato nullo. L'Azienda, non potendo beneficiare delle agevolazioni, è stata condannata per omissione contributiva per aver versato stipendi inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale. Vince l'Ente Previdenziale.
Continua »