Una società, dopo aver reintegrato un lavoratore a seguito di un licenziamento illegittimo, si opponeva al pagamento delle sanzioni per il ritardato versamento dei contributi. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha stabilito che anche in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro è tenuto a versare le sanzioni civili previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali, in quanto l'illegittimità dell'atto datoriale non giustifica l'inadempimento.
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