L'ente previdenziale ha richiesto a un Avvocato il pagamento dei contributi per la Gestione separata INPS per l'anno 2010, oltre alle sanzioni per evasione. La Corte d'appello ha ritenuto legittima l'iscrizione ma ha ridotto le sanzioni, applicando il regime più favorevole dell'omissione anziché dell'evasione, a causa dell'incertezza normativa. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere l'applicazione delle sanzioni per evasione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno confermato che l'omessa comunicazione dei dati non equivale automaticamente a dolo di evasione. Inoltre, l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 104/2022) ha confermato l'illegittimità delle sanzioni per il periodo precedente, ma l'assenza di un ricorso incidentale dell'Avvocato impedisce l'annullamento totale delle sanzioni già decise. Vince l'Avvocato, che pagherà solo le sanzioni ridotte per omissione.
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