Una lavoratrice ha concluso con successo l'affidamento in prova al servizio sociale e ha chiesto l'estinzione della pena pecuniaria residua a causa di gravi difficoltà economiche. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, sostenendo che il reddito documentato non provasse la totale indigenza e lamentando la mancanza di attività riparative. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della condannata, annullando il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che si applica la legge vigente al momento dell'ammissione alla misura alternativa, la quale non richiedeva ulteriori percorsi di giustizia riparativa. Inoltre, il giudice deve verificare concretamente la situazione patrimoniale senza pretendere la totale nullatenenza o ulteriori indici di meritevolezza.
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