Un condannato ha richiesto l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta a causa dei precedenti penali, delle violazioni di precedenti prescrizioni e del mancato risarcimento del danno alle vittime, concedendo esclusivamente la detenzione domiciliare. Il difensore del condannato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancanza di motivazione e la mancata acquisizione della relazione dei servizi sociali. Nelle more del giudizio di legittimità, il condannato ha terminato l'espiazione dell'intera pena grazie alla concessione della liberazione anticipata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo l'assenza di spese processuali o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in virtù dell'estinzione della condanna.
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