Il Tribunale di sorveglianza ha revocato con effetto retroattivo la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a un condannato. La decisione è scaturita dalla scoperta che il lavoro dichiarato dal soggetto era fittizio. Inoltre, l'uomo aveva nascosto di aver perso l'impiego, di aver subito una perquisizione e di essere indagato per frode fiscale e riciclaggio. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione del diritto di difesa a causa dello svolgimento dell'udienza tramite collegamento telematico. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità della revoca. I giudici hanno chiarito che il collegamento a distanza garantisce pienamente il diritto di difesa e che il comportamento del condannato, caratterizzato da gravi omissioni e nuove indagini penali, era del tutto incompatibile con le finalità rieducative della misura alternativa.
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