Una società estera ha impugnato la notifica della cartella di pagamento per imposte dirette e IVA, sostenendo che la prima notifica, eseguita in Italia presso l'ex rappresentante fiscale dopo la cessazione dell'attività, fosse inesistente. Secondo la contribuente, l'unica notifica valida era quella successiva eseguita all'estero, rendendo tempestivo il proprio ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che la prima notifica è pienamente valida ed efficace poiché la società, nella dichiarazione di cessazione attività, ha confermato il domicilio fiscale italiano presso lo studio del professionista senza comunicare variazioni. Di conseguenza, il ricorso del contribuente è tardivo e inammissibile, confermando la legittimità della pretesa del fisco.
Continua »