I Contribuenti, eredi di un cittadino colpito dal sisma del 1990, hanno richiesto il rimborso del 90% delle imposte versate (IRPEF e ILOR) per gli anni 1991 e 1992, basandosi sulla legge n. 289/2002. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che tale agevolazione costituisse un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il diritto dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che il "Rimborso imposte terremoto" non spetta a chi svolge attività economica (imprese e professionisti), a meno che non si provi il rispetto dei limiti del regime "de minimis" o la sussistenza di un nesso diretto tra il danno subito e l'aiuto, senza sovracompensazioni. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo esame.
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