La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un'associazione sportiva dilettantistica a cui l'Agenzia delle Entrate aveva negato le agevolazioni fiscali ASD per l'anno 2011. La revoca era dovuta a carenze formali, come la mancata registrazione dell'atto costitutivo, e sostanziali, come l'assenza di una vita associativa democratica. La Corte ha confermato che i requisiti sostanziali prevalgono su quelli formali, come l'iscrizione al CONI. Tuttavia, ha stabilito un principio innovativo: anche quando le agevolazioni vengono negate e l'attività è considerata commerciale, l'Agenzia delle Entrate deve tener conto dei costi sostenuti dall'ente, anche se stimati in via forfettaria, per rispettare il principio di capacità contributiva. La causa è stata quindi rinviata per ricalcolare le imposte tenendo conto di tali costi.
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