Un'impresa siciliana ha richiesto il rimborso di IVA, IRPEG e ILOR per gli anni 1990-1992, beneficiando dello sconto fiscale del 90% previsto per le vittime del terremoto del 1990. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, ma i giudici di merito le hanno dato ragione. La Cassazione, accogliendo il ricorso del Fisco, ha stabilito che il rimborso imposte sisma 1990 non spetta per l'IVA, poiché lo sconto viola il principio europeo di neutralità fiscale. Per le altre imposte (IRPEG e ILOR), la Corte ha annullato la decisione precedente, rinviando il caso ai giudici tributari per verificare se l'agevolazione rispetti i limiti europei sugli aiuti di Stato, in particolare la regola del "de minimis" o il nesso diretto tra il danno subito e l'aiuto concesso.
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