L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la deducibilità integrale delle spese di sponsorizzazione sostenute per gare di Formula 2, ritenendole spese di rappresentanza e quindi deducibili solo parzialmente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che tali costi, finalizzati alla promozione del marchio e dei prodotti, costituiscono spese pubblicitarie. La Corte ha chiarito che l'inerenza deve essere valutata in termini qualitativi: non è necessario dimostrare un immediato incremento del fatturato, essendo sufficiente la potenzialità del beneficio commerciale derivante dalla visibilità del marchio sulla carrozzeria delle auto da corsa. La natura sinallagmatica del contratto conferma la finalità promozionale, rendendo il costo integralmente deducibile dal reddito d'impresa.
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