Una società di capitali ha impugnato un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro dovuta per un decreto di omologa di concordato fallimentare. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, la contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate e la società hanno raggiunto un accordo conciliativo per definire integralmente la controversia. La Suprema Corte ha dunque dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo l'estinzione del processo e la compensazione delle spese legali. La decisione chiarisce inoltre che, in caso di estinzione per accordo tra le parti, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, data la natura sanzionatoria di tale misura che non permette interpretazioni estensive oltre i casi di rigetto o inammissibilità.
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