Una docente con contratti a termine ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute durante gli anni di precariato. La Corte di Cassazione, risolvendo un rinvio pregiudiziale, ha stabilito che per i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico (es. vacanze natalizie), i giorni di ferie si considerano fruibili dal docente senza necessità di un invito formale del dirigente scolastico. Di conseguenza, l'indennità sostitutiva delle ferie spetta solo per la differenza tra i giorni maturati e quelli in cui era possibile goderne. Al contrario, per il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, l'amministrazione deve dimostrare di aver invitato formalmente il docente a fare le ferie, avvisandolo della perdita del diritto in caso di rifiuto, per poter negare l'indennità. Lo stesso principio si applica alle giornate di riposo per le festività soppresse.
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