Tassazione sul gioco illegale: i ‘totem’ non sfuggono al Fisco
L’installazione di apparecchiature ‘totem’ per il gioco illegale online all’interno di un esercizio commerciale comporta una precisa responsabilità fiscale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito che i tributi su tali attività sono pienamente dovuti, tracciando una linea netta tra la normativa specifica che sanziona questi illeciti e altre disposizioni dichiarate incostituzionali in passato.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da due avvisi di accertamento notificati al titolare di una ditta individuale. Il primo, emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestava un’imposta unica sui giochi di oltre 135.000 euro per l’anno 2016. Il secondo, dell’Agenzia delle Entrate, accertava un maggior reddito IRPEF per oltre 180.000 euro. Entrambi gli atti si fondavano sullo stesso presupposto: l’esercente aveva installato nel proprio locale dei ‘totem’ che permettevano ai clienti di effettuare scommesse online su piattaforme non autorizzate, configurando un’attività di gioco illegale.
Il contribuente ha impugnato gli atti, ma sia il giudice di primo grado che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado hanno confermato la legittimità delle pretese fiscali. L’esercente ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, l’incostituzionalità della normativa applicata alla luce di una precedente sentenza della Corte Costituzionale.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato. I giudici hanno colto l’occasione per enunciare un importante principio di diritto, volto a fare chiarezza sulla tassazione del gioco illegale.
Le Motivazioni
Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra due diverse normative. Il ricorrente invocava una sentenza della Corte Costituzionale (n. 105 del 2025) che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 7, comma 3-quater, del cosiddetto ‘decreto Balduzzi’. Quella norma, secondo la Consulta, era eccessivamente ampia perché vietava la messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura telematica che consentisse di collegarsi a siti di gioco online, inclusi i personal computer utilizzabili anche per attività lecite.
La Cassazione ha chiarito che nel caso di specie non si applicava quella norma, bensì l’art. 1, comma 646, lett. b), della Legge n. 190/2014. Quest’ultima disposizione è molto più specifica e si rivolge unicamente a due categorie di apparecchi:
- Quelli che, pur rientrando nelle categorie legali (le cosiddette AWP o ‘new slot’), sono manomessi o non collegati alla rete statale.
- Qualunque altro apparecchio, come i ‘totem’ in questione, che sia idoneo a consentire il gioco con vincite in denaro e non sia collegato alla rete statale di raccolta.
Questa norma, a differenza di quella bocciata dalla Consulta, non è generica ma mira a colpire selettivamente il fenomeno del gioco illegale, senza creare un automatismo punitivo per chi mette a disposizione semplici PC. La sua finalità è contrastare un’attività illecita non tutelata dalla libertà d’impresa.
Inoltre, la Corte ha respinto le doglianze sulla presunta violazione della capacità contributiva. La legge prevede un imponibile medio forfettario, ma consente al contribuente di fornire la prova contraria, dimostrando un periodo di operatività inferiore a quello presunto dall’Ufficio. Questa possibilità di difesa tutela adeguatamente i diritti del contribuente.
Infine, sono stati giudicati inammissibili gli altri motivi di ricorso, in quanto tendevano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio fondamentale: la lotta al gioco illegale passa anche attraverso una tassazione rigorosa e specifica. La dichiarazione di incostituzionalità di una norma troppo generica non ha cancellato l’impianto sanzionatorio previsto per chi utilizza apparecchiature dedicate esclusivamente a questa attività illecita. Gli esercenti che installano ‘totem’ o dispositivi simili, disconnessi dalla rete dei concessionari autorizzati, si espongono a pesanti conseguenze fiscali, basate su una normativa che la Suprema Corte ha ritenuto pienamente legittima e costituzionale.
La tassazione sui ‘totem’ per il gioco illegale è legittima anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sul ‘Decreto Balduzzi’?
Sì, è legittima. La Corte di Cassazione ha chiarito che la pronuncia di incostituzionalità riguardava una norma diversa e più generica (art. 7, comma 3-quater, d.L. 158/2012). La tassazione in questo caso si fonda su una norma specifica (art. 1, comma 646, lett. b, L. 190/2014) che colpisce direttamente gli apparecchi destinati al gioco illegale e che non è stata interessata dalla decisione della Consulta.
Come viene calcolata l’imposta sul gioco illegale se non ci sono dati certi sugli incassi?
L’imposta viene calcolata applicando un’aliquota del 6% su un imponibile medio forfettario giornaliero di 3.000 euro, presunto per 365 giorni di operatività dell’apparecchio. Tuttavia, la legge (art. 1, comma 647, L. 190/2014) permette al contribuente di fornire prova documentale contraria per dimostrare un numero effettivo di giorni di operatività inferiore.
Perché il ricorso del contribuente è stato ritenuto inammissibile su alcuni punti?
I motivi relativi all’onere della prova sono stati ritenuti inammissibili perché, nel loro contenuto concreto, non sollevavano questioni di violazione di legge, ma chiedevano alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti del caso. Questo tipo di riesame del merito non rientra nelle competenze del giudizio di legittimità.