Una società immobiliare realizza un complesso turistico ma vende le unità come abitazioni private, applicando un'IVA agevolata. L'Agenzia delle Entrate contesta sia l'aliquota IVA sia la deduzione dei costi di costruzione, legandoli a reati come lottizzazione abusiva, corruzione e truffa. La Corte di Cassazione stabilisce un principio chiave sull'**indeducibilità costi da reato**: i costi non sono deducibili solo se specificamente collegati a un 'delitto' (reato grave, come la corruzione), non a una 'contravvenzione' (reato minore, come la lottizzazione abusiva). Pertanto, i costi di costruzione restano deducibili. Tuttavia, la Corte dà ragione all'Agenzia sull'IVA, affermando che conta la destinazione d'uso effettiva (residenziale) e non quella formale (turistica), rendendo dovuta l'aliquota ordinaria.
Continua »