Un medico, ex dirigente di una ASL e posto in quiescenza, ha ottenuto un incarico come medico di medicina generale convenzionato con la stessa amministrazione. L'ASL ha successivamente revocato l'incarico in autotutela, ritenendolo illegittimo. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca, chiarendo che l'incompatibilità medico pensionato è regolata da norme generali inderogabili. La Corte ha stabilito che il divieto di conferire incarichi a personale in pensione, previsto dalla Legge 724/1994 come norma di riforma economico-sociale, prevale su normative di settore precedenti e si estende anche ai rapporti di lavoro autonomo e di parasubordinazione, quale quello del medico convenzionato.
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