Un'impresa edile ha eseguito lavori di consolidamento e restauro di una chiesa per conto della Pubblica Amministrazione. Durante l'esecuzione, ha svolto anche opere non previste dal contratto, chiedendone poi il pagamento. Il Ministero ha rifiutato, sostenendo la mancanza di autorizzazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione, respingendo la richiesta dell'impresa. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: il pagamento per i lavori extra-contratto negli appalti pubblici è ammesso solo a quattro, rigide e cumulative condizioni. Tra queste, la formale e tempestiva richiesta (riserva) e il riconoscimento dell'indispensabilità delle opere da parte del cliente pubblico. In assenza di tali requisiti, l'impresa non ha diritto ad alcun compenso, neanche a titolo di indebito arricchimento.
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