Un procedimento penale, inizialmente archiviato, viene riaperto dal Tribunale a seguito del reclamo della persona offesa. La notifica dell'udienza di opposizione era fallita a causa della casella PEC piena del suo difensore. L'indagato impugna questa decisione in Cassazione. La Suprema Corte, però, stabilisce la totale inammissibilità del ricorso per cassazione. La legge, infatti, non consente di impugnare l'ordinanza che decide su un reclamo contro l'archiviazione. L'indagato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione, confermando la riapertura del procedimento a suo carico.
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