La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14924/2024, ha stabilito che un ente pubblico non economico non può essere qualificato come imprenditore agricolo. Di conseguenza, non può beneficiare delle deroghe previste per i contratti a termine agricoltura. La Corte ha ribadito che il concetto di 'stagionalità' deve essere interpretato in senso restrittivo, escludendo le attività continuative. La sentenza di secondo grado, che aveva giustificato la reiterazione di contratti a termine, è stata cassata con rinvio.
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