La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16940/2025, ha stabilito che l'obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti sintetici (redditometro) non era generalizzato per gli anni d'imposta antecedenti al 2009. L'ordinanza chiarisce che la violazione di tale procedura non comporta l'automatica nullità dell'atto, specialmente per i tributi armonizzati come l'IVA, per i quali il contribuente deve fornire la 'prova di resistenza', dimostrando che l'esito del procedimento sarebbe stato diverso. Il caso riguardava due coniugi destinatari di accertamenti fiscali basati sia su studi di settore che su una valutazione sintetica del reddito a seguito dell'acquisto di beni immobili e mobili. La Corte ha rigettato il ricorso dei contribuenti e accolto quello dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza precedente e rinviando il caso per una nuova valutazione.
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