Una società agricola ha impugnato una richiesta di pagamento per contributi consortili, sostenendo la mancanza di un beneficio diretto dalle opere del consorzio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza crea una presunzione di beneficio. Di conseguenza, spetta al proprietario fornire la prova contraria, ovvero dimostrare l'assenza totale di vantaggi, anche solo potenziali, derivanti dalle attività di bonifica. La Corte ha inoltre chiarito che il perimetro di contribuenza può legittimamente coincidere con l'intero comprensorio consortile.
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