L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento contro una società per maggiori redditi, basandosi su un verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto per difetto di motivazione, sostenendo che la società non conosceva tutti i documenti richiamati e che l'Agenzia non aveva provato la pretesa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che la motivazione atto impositivo può avvenire 'per relationem', cioè tramite rinvio a documenti già noti al contribuente, come il verbale di constatazione. Ha anche chiarito che, in presenza di irregolarità contabili, l'onere della prova si sposta sul contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata e il caso rinviato per una nuova valutazione.
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