L'Agenzia delle Entrate ha contestato a due soci una cessione fittizia di quote societarie estere, utilizzata per mascherare compensi professionali non dichiarati. Il Fisco ha notificato ai contribuenti specifici avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA. I contribuenti hanno contestato la validità degli atti eccependo la mancata redazione del verbale di chiusura e l'assenza del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei contribuenti. I giudici hanno chiarito che, nell'ipotesi di accertamento a tavolino per imposte dirette, l'amministrazione non deve garantire un preventivo confronto generalizzato. In relazione all'IVA, i contribuenti non hanno dimostrato la prova di resistenza, omettendo di indicare quali elementi difensivi avrebbero modificato la pretesa tributaria. La Suprema Corte ha confermato la piena legittimità dei recuperi fiscali, condannando i soci al pagamento delle spese di giudizio.
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