Un contribuente, accertato per vendite in nero nel 2014 sulla base di discrepanze di magazzino, ha invocato l'efficacia di una sentenza a lui favorevole per il 2013, basata sugli stessi fatti (giudicato esterno tributario). La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il giudicato non si estende a fatti variabili di anno in anno, ribadendo l'autonomia dei periodi d'imposta. Parallelamente, ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno 2013.
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