Una contribuente, titolare di un'impresa familiare, ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2007. Dopo la conferma della pretesa tributaria nei primi due gradi di giudizio, la causa è giunta in Cassazione. Durante la pendenza del ricorso, la parte ha presentato istanza di estinzione del processo avendo aderito alla Rottamazione quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023. La Suprema Corte, verificata la regolarità della documentazione e la corrispondenza tra le cartelle e l'atto impugnato, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stabilendo che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
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