Un lavoratore, dopo aver vinto una causa per illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, ha lamentato che l'indennità risarcitoria massima di 12 mensilità, unita alla lunga durata del processo, non copriva il danno subito. Ha quindi richiesto un ulteriore risarcimento per l'eccessiva durata del giudizio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28298/2024, ha respinto il ricorso, stabilendo che l'unico rimedio per il danno da ritardo processuale è l'indennizzo previsto dalla Legge Pinto, i cui limiti sono stati ritenuti legittimi e conformi alla normativa europea, anche se l'importo può sembrare esiguo rispetto al danno complessivo patito dal lavoratore. La Corte ha chiarito che il sistema dell'indennizzo durata processo è un meccanismo riparatorio autonomo e non può essere utilizzato per superare i limiti di risarcimento previsti per la specifica controversia di lavoro.
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