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Legge 1827/1935

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137 provvedimenti

Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
Un libero professionista contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale del debito. La richiesta di pagamento dell'INPS è giunta il 6 luglio 2015. Il professionista sostiene che il termine per pagare scadeva il 16 giugno 2010, rendendo tardiva la richiesta. L'INPS sostiene invece l'applicabilità della proroga al 6 luglio 2010 stabilita dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 per chi esercita attività soggette agli studi di settore, anche se esonerato in concreto (come i contribuenti minimi). La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente all'attività esercitata. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si è compiuta, poiché il termine iniziale decorreva dal 6 luglio 2010. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la vera scadenza
Un'avvocatessa ha impugnato la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi omessi del 2009 alla Gestione Separata, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello aveva ritenuto che il termine decorresse dalla dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, chiarendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, poiché i termini di versamento per il 2009 erano stati prorogati al 6 luglio 2010 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M.), la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 30 giugno 2015 è stata considerata tempestiva, in quanto avvenuta prima della scadenza del quinquennio. Il ricorso della lavoratrice autonoma è stato quindi respinto.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2010 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione e sostenendo che il versamento del contributo integrativo alla Cassa Forense la esonerasse dall'obbligo. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'Iscrizione alla Gestione separata INPS è obbligatoria per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla propria cassa. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento (6 luglio 2011) rendendo tempestiva la richiesta dell'ente del 1° luglio 2016. Infine, applicando una recente sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha esonerato la professionista dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo precedente al 2011, confermando l'obbligo di pagare solo la quota capitale dei contributi.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince il ricorso
L'INPS ha richiesto a una commerciante il pagamento dei contributi previdenziali a percentuale per l'anno 2005. La Corte d'appello aveva dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine iniziasse a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali inizia a decorrere dal giorno di scadenza del pagamento del saldo (20 giugno 2006) e non dalla successiva dichiarazione dei redditi. Inoltre, la dichiarazione dei redditi non costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere i termini. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'INPS, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Indennità di mobilità: l’iscrizione alle liste non dà il pagamento
Un gruppo di lavoratori, licenziati senza l'avvio delle procedure di legge, ha richiesto l'iscrizione nelle liste di mobilità e l'indennità di disoccupazione. Successivamente, ha preteso in giudizio il pagamento dell'indennità di mobilità. L'INPS ha fatto ricorso, evidenziando che i lavoratori non avevano mai presentato la specifica domanda amministrativa per tale prestazione entro i termini di decadenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione nelle liste non fa sorgere automaticamente il diritto alla prestazione economica. Per ottenere l'indennità di mobilità è indispensabile presentare una preventiva domanda amministrativa all'ente previdenziale entro sessanta giorni. La mancanza di tale domanda determina l'improponibilità dell'azione giudiziaria, non sanabile in corso di causa. Di conseguenza, la domanda dei lavoratori è stata definitivamente respinta.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritto il credito, calcolando il termine di cinque anni dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Nel caso specifico, un decreto ministeriale aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 1° luglio 2015 è tempestiva, poiché rientra perfettamente nel termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Contribuzione figurativa: il ricorso errato cancella la pensione
Un lavoratore ha chiesto all'INPS il riconoscimento della pensione avvalendosi della salvaguardia per gli esodati. L'ente previdenziale ha rigettato la domanda, non riconoscendo la contribuzione figurativa per alcune settimane del 1994 e del 1996, coincidenti con i periodi di carenza successivi alla percezione dell'indennità di mancato preavviso. La Corte d'Appello ha respinto la domanda del lavoratore, ritenendo che tali periodi non fossero coperti da contribuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore per difetto di specificità e chiarezza nell'esposizione dei fatti, confermando la decisione d'appello. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sul rinvio
Un ingegnere, iscritto anche ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestava la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi per l'anno 2008 alla Gestione Separata, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso specifico, il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2009 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009). Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è giunta prima del compimento del termine quinquennale di prescrizione. Il professionista perde la causa ed è tenuto al pagamento dei contributi dovuti.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: vince l’INPS
Un libero professionista ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per l'anno 2008 alla Gestione Separata, sostenendo che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per prescrizione quinquennale. Secondo il lavoratore, il termine di cinque anni andava calcolato dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009, rendendo tardiva la richiesta dell'INPS notificata il 27 giugno 2014. La Corte di Cassazione ha invece rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla data di scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe disposte via decreto (D.P.C.M.) per i soggetti sottoposti agli studi di settore, fissata nel caso specifico al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS è stata considerata tempestiva e il professionista è stato condannato a pagare i contributi e le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. La Corte d'appello dichiarava il diritto dell'ente prescritto, calcolando il termine quinquennale dalle scadenze ordinarie di giugno. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che per l'anno 2006 il termine di pagamento era stato prorogato da un decreto governativo a luglio. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale. Il principio stabilito chiarisce che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal giorno di scadenza reale del pagamento, includendo eventuali proroghe o differimenti dei termini fiscali. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'INPS è tempestiva. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, contestava la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata, eccependo la prescrizione. Il professionista sosteneva che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza originaria del pagamento (16 giugno 2010), rendendo tardiva la richiesta dell'ente del 3 luglio 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, i giudici hanno rilevato che un decreto governativo aveva prorogato la scadenza per il saldo al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 3 luglio 2015, è risultata tempestiva per soli tre giorni, obbligando il lavoratore al pagamento.
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Indennità di mobilità: l’INPS perde il ricorso per errore di difesa
Un lavoratore ottiene dal Tribunale il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità. Successivamente richiede all'Ente Previdenziale il pagamento della relativa indennità di mobilità. L'Ente nega la prestazione eccependo il mancato rispetto del termine di decadenza di 68 giorni dal licenziamento. La Corte d'Appello condanna l'Ente, ritenendo che il precedente giudizio avesse già accertato definitivamente il diritto alla prestazione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'Ente Previdenziale poiché quest'ultimo non ha contestato la specifica motivazione dei giudici d'appello sul valore di giudicato della prima sentenza, ma si è limitato a riproporre la questione della decadenza. Di conseguenza, il lavoratore conserva il diritto a ricevere l'indennità.
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Indennità di coordinamento pensione: entra nel calcolo finale
Un ex dipendente di un ente previdenziale ha chiesto di includere nel calcolo della sua pensione l'indennità ricevuta per un incarico di coordinamento. L'ente si opponeva, sostenendo che l'incarico fosse provvisorio e l'indennità non fissa. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore, stabilendo un principio chiave sull'indennità di coordinamento pensione: se un compenso è pagato in modo regolare e costante per tutta la durata di una mansione, possiede i requisiti di 'fissità e continuità' necessari per rientrare nella base di calcolo pensionistica, anche se l'incarico è formalmente provvisorio. L'ente è stato condannato a ricalcolare la pensione e a pagare le differenze. Vince il lavoratore.
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Reintegro tardivo e decadenza indennità di mobilità: perde tutto
Una lavoratrice, licenziata per motivi disciplinari, ottiene dal giudice il reintegro. Nel frattempo, però, l'azienda cessa l'attività e licenzia tutti gli altri dipendenti. La lavoratrice, riammessa 'virtualmente' tra i licenziati collettivi, presenta la domanda per l'indennità di mobilità anni dopo le scadenze. La Cassazione respinge la sua richiesta, affermando il principio della decadenza indennità di mobilità. Il termine perentorio di 60 giorni per la domanda non si sospende, neanche in situazioni complesse, se non per causa di forza maggiore. La lavoratrice perde quindi il diritto al sussidio a causa della presentazione tardiva della domanda.
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Esonero contributi disoccupazione: stabilità fittizia, azienda perde
Una società a partecipazione pubblica si opponeva a una richiesta di pagamento dell'INPS, sostenendo di avere diritto all'esonero contributi disoccupazione grazie alla stabilità dell'impiego dei suoi dipendenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: per le società che operano secondo le regole del diritto privato, la stabilità del posto di lavoro non può derivare solo da un contratto collettivo. È indispensabile ottenere uno specifico decreto ministeriale che attesti tale requisito. In assenza di questo provvedimento formale, l'azienda è tenuta a versare i contributi come qualsiasi altra impresa privata. La richiesta dell'azienda è stata quindi dichiarata inammissibile.
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Doppio Lavoro: obbligatoria l’Iscrizione Gestione Separata INPS
La Corte di Cassazione ha stabilito che un professionista, ingegnere, che svolge contemporaneamente un lavoro da dipendente è obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata INPS per i redditi derivanti dalla libera professione. Secondo i giudici, il versamento del solo contributo integrativo alla cassa professionale di categoria (INARCASSA) non è sufficiente a garantire una copertura previdenziale e non esonera da tale obbligo. L'iscrizione alla Gestione Separata INPS è quindi necessaria per assicurare la tutela pensionistica a un'attività che altrimenti ne sarebbe priva. La Corte ha inoltre chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Trattenute sulla pensione: la Cassazione sceglie la prescrizione decennale
Una Cassa di Previdenza effettua per anni delle trattenute su una pensione, qualificandole come 'contributo di solidarietà'. L'erede del pensionato agisce per ottenere la restituzione delle somme, ritenute illegittime. La Cassa si difende sostenendo che il diritto al rimborso sia prescritto in 5 anni. La Corte di Cassazione, invece, dà ragione all'erede, stabilendo che il diritto a recuperare trattenute illegittime non è soggetto alla prescrizione breve di 5 anni, ma alla prescrizione decennale pensione. La Cassa viene quindi condannata a restituire gli importi indebitamente prelevati.
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Avvocato senza Cassa: iscrizione Gestione Separata INPS è d’obbligo
La Corte di Cassazione ha stabilito che un avvocato, pur essendo iscritto all'Albo professionale, se non è iscritto alla Cassa Forense per mancanza dei requisiti, ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali all'ente pubblico. La Corte ha confermato la legittimità della richiesta di pagamento e dell'iscrizione Gestione Separata INPS d'ufficio. È stato inoltre chiarito che il termine di prescrizione di cinque anni per i contributi del 2009 non era scaduto al momento della richiesta, poiché la sua decorrenza era stata posticipata da un decreto ministeriale. Di conseguenza, il ricorso del professionista è stato respinto, confermando la pretesa dell'ente previdenziale.
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Prescrizione Contributi Gestione Separata: vince il Professionista
La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale sulla prescrizione contributi Gestione Separata. Un Ente Previdenziale aveva richiesto a un Professionista il pagamento di contributi relativi al 2004, ma la richiesta era arrivata solo nel 2010. L'Ente sosteneva che il termine di prescrizione di cinque anni dovesse partire dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo che il termine decorre dalla scadenza legale per il pagamento dei contributi (in questo caso, giugno 2005). Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata giudicata tardiva e il debito del Professionista è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il Professionista ha quindi vinto la causa.
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