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Legge 1827/1935

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137 provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga vince
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008 alla Gestione Separata, notificando l'atto il 30 giugno 2014. I giudici territoriali avevano dichiarato estinto il credito per prescrizione contributi Gestione Separata, individuando il termine iniziale di decorrenza nel 16 giugno 2009. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'ente pubblico. I Giudici hanno chiarito che un decreto statale aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2009 per i contribuenti soggetti a studi di settore. Di conseguenza, il termine quinquennale decorreva da tale data differita e la richiesta dell'ente, recapitata il 30 giugno 2014, risultava tempestiva e pienamente valida.
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Prescrizione contributi Gestione Separata tra proroghe e scadenze
L'Ente di previdenza ha richiesto a un Professionista il pagamento delle quote dovute per l'anno 2006. Il debitore ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del tempo, sostenendo la tardività della richiesta notificata oltre cinque anni dopo l'ordinario termine di giugno 2007. I giudici hanno chiarito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal momento esatto in cui scade l'obbligo di pagamento e non dalla dichiarazione fiscale. Poiché un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza generale dei versamenti al 9 luglio 2007 per gli esercenti attività soggette a studi di settore, anche il termine per richiedere le somme è slittato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente previdenziale, confermando che l'avviso di pagamento è tempestivo e il credito non è prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
L'Ente di previdenza ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2010. L'atto di richiesta è giunto il 1° luglio 2016. I giudici di merito hanno ritenuto il credito estinto, calcolando la prescrizione contributi Gestione Separata dalla data ordinaria del 16 giugno 2011. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'Ente. Un decreto ministeriale aveva infatti prorogato il termine di pagamento al 6 luglio 2011. Di conseguenza, il conteggio del termine quinquennale parte dalla data effettiva di proroga, rendendo valida e tempestiva la richiesta di pagamento notificata prima di tale scadenza.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'Ente previdenziale ha notificato una diffida di pagamento a un libero professionista per i contributi del 2008. Il giudice territoriale aveva dichiarato estinto il debito per prescrizione, fissando la decorrenza al 16 giugno 2009 e considerando tardivo l'atto notificato il 30 giugno 2014. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'istituto, chiarendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, inclusi gli slittamenti disposti per legge o regolamento statale. Poiché un apposito decreto governativo aveva prorogato il termine al 6 luglio 2009 per i soggetti sottoposti a parametri fiscali di categoria, la richiesta di pagamento notificata entro i cinque anni risulta tempestiva e valida.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: vale la proroga estiva
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento di quote previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso bonario recapitato il 30 giugno 2015. La lavoratrice ha impugnato l'atto sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del termine ordinario di cinque anni, calcolato dalla scadenza fiscale del 16 giugno 2010. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione della professionista ritenendo inapplicabile la proroga dei versamenti prevista dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'INPS. I Supremi Giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza prorogata al 6 luglio 2010, applicabile anche ai contribuenti in regime dei minimi. Di conseguenza, l'avviso di pagamento notificato il 30 giugno 2015 risulta tempestivo ed efficace.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009. Il professionista ha eccepito l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione contributi Gestione separata, assumendo la decorrenza del termine quinquennale dal 16 giugno 2010 e la tardività della notifica avvenuta il 30 giugno 2015. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, annullando la pretesa contributiva. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ente di previdenza. I giudici supremi hanno chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2010. Di conseguenza, il conteggio della prescrizione decorre dalla data effettivamente prorogata e la richiesta di pagamento notificata prima del 6 luglio 2015 risulta tempestiva e pienamente efficace.
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Prescrizione contributi Gestione separata: proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto il versamento dei contributi relativi all'anno 2010 a una libera professionista con atto notificato il 4 luglio 2016. I giudici di merito hanno accolto l'eccezione della lavoratrice, ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata poiché calcolata a partire dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha stabilito che i decreti ministeriali di proroga fiscale posticipano la scadenza del pagamento e, di conseguenza, spostano in avanti il termine iniziale per conteggiare i cinque anni di prescrizione. Nel caso specifico, la scadenza era slittata al 6 luglio 2011, rendendo tempestiva la richiesta dell'istituto previdenziale.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2009. I giudici territoriali avevano annullato la richiesta ritenendo maturata la prescrizione contributi Gestione separata: secondo la Corte d'Appello, il Professionista operava nel regime fiscale dei minimi e non poteva beneficiare del differimento estivo dei termini di versamento previsto dal DPCM del 10 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale conclusione, accogliendo il ricorso dell'Istituto. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga dei versamenti si applica oggettivamente a tutti coloro che svolgono attività per le quali esistono gli studi di settore, a prescindere dal regime contabile prescelto. Di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data prorogata e la richiesta dell'ente previdenziale risulta tempestiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a una libera professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La professionista ha contestato la richiesta sostenendo l'avvenuta prescrizione quinquennale, calcolata dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010 a fronte di una richiesta recapitata il 30 giugno 2015. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni di merito accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che il conteggio per la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale era stata prorogata per legge al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'ente è giunta tempestivamente.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga e calcolo
L'Ente previdenziale ha notificato a un Professionista un avviso di addebito per il recupero di somme non versate. Il Professionista ha eccepito l'estinzione del debito per decorso del tempo. La Corte di merito ha accolto l'eccezione, ritenendo inapplicabile la proroga fiscale dei versamenti a chi aderisce al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga dei termini di versamento opera oggettivamente in base al tipo di attività svolta, a prescindere dal regime contabile scelto dal contribuente. Di conseguenza, il calcolo della prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza prorogata e la richiesta dell'Ente risulta tempestiva.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008 tramite una comunicazione inviata a inizio luglio 2014. Il professionista ha eccepito l'estinzione del credito per decorso del tempo. I giudici di secondo grado hanno accolto l'eccezione, fissando la scadenza originaria al 16 giugno 2009 e dichiarando prescritto il debito. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale verdetto, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale era stata prorogata per legge al 6 luglio 2009. La richiesta dell'Istituto risulta quindi tempestiva e la causa torna ai giudici di merito.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un Professionista il versamento dei contributi relativi all'anno 2008. Il Professionista ha contestato la richiesta sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente, fissando la scadenza originaria al 16 giugno 2009 e dichiarando la richiesta tardiva poiché giunta il 30 giugno 2014. L'Istituto ha impugnato la decisione in Cassazione evidenziando la presenza di un decreto governativo che aveva posticipato il versamento al 6 luglio 2009. La Corte Suprema ha accolto il ricorso dell'ente: la prescrizione contributi Gestione separata decorre dall'effettiva scadenza del termine di pagamento, comprensiva di eventuali proroghe legali. Di conseguenza, la notifica dell'ente previdenziale è risultata tempestiva rispetto al termine quinquennale.
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Indennità di mobilità: la domanda tardiva cancella il diritto
Un lavoratore, licenziato il 15 marzo 2011, ha richiesto l'indennità di mobilità presentando la domanda all'ente previdenziale solo l'8 luglio 2011. L'ente ha eccepito il mancato rispetto dei termini di legge. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che l'indennità di mobilità è equiparata a un trattamento di disoccupazione. Di conseguenza, si applica il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla fine del rapporto di lavoro, pari a sessanta giorni dall'ottavo giorno successivo al licenziamento. Poiché la domanda è stata presentata oltre tale scadenza, il diritto è decaduto. La Suprema Corte ha rigettato la richiesta del lavoratore, compensando le spese di giudizio.
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Indennità di mobilità: la fine del lavoro batte la notifica
Un lavoratore, dipendente di una società fallita, ha richiesto l'indennità di mobilità dopo la cessazione dell'attività lavorativa avvenuta il 24 luglio 2012. Il lavoratore ha presentato la domanda amministrativa il 30 novembre 2012, pochi giorni dopo aver ricevuto la comunicazione formale di licenziamento dal curatore fallimentare. L'Ente Previdenziale ha eccepito la decadenza dal beneficio, sostenendo che il termine di sessantotto giorni decorresse dall'effettiva cessazione del rapporto e non dalla comunicazione tardiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che il termine per richiedere l'indennità di mobilità decorre tassativamente dal giorno successivo alla reale fine del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la domanda del lavoratore è stata respinta in quanto tardiva.
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Prescrizione dei contributi: la proroga salva il recupero INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di un professionista per l'anno 2010. Il nodo centrale riguarda la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata. La Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale non decorre dalla scadenza ordinaria, ma dal termine differito stabilito da un decreto governativo (D.P.C.M. del 12 maggio 2011), che aveva spostato la scadenza dei pagamenti al 6 luglio 2011. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'ente il 4 luglio 2016 è tempestiva, poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni dal nuovo termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sulle date
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di una professionista per l'anno 2010. La controversia ruota attorno alla corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione contributi Gestione Separata. Mentre i giudici di merito avevano calcolato la prescrizione quinquennale a partire dalla scadenza ordinaria di giugno, la Cassazione ha stabilito che bisogna considerare lo slittamento dei termini di pagamento introdotto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011, che aveva differito il versamento al 6 luglio 2011. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'Ente il 1° luglio 2016 è tempestiva poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Indennità di mobilità: la richiesta dopo 13 anni è fuori tempo
Una lavoratrice ha richiesto l'indennità di mobilità tredici anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel 2003. L'INPS e i giudici di merito hanno respinto la domanda per il superamento del termine di decadenza di sessanta giorni previsto dalla legge. La lavoratrice ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della conversione giudiziale del suo contratto di formazione in rapporto a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il termine di sessanta giorni dalla fine del rapporto di lavoro per richiedere l'indennità di mobilità è tassativo. L'omissione comporta la perdita definitiva del diritto, salvo casi di forza maggiore, non ravvisabili nella pendenza di una causa di conversione del contratto.
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Indennità di mobilità: la domanda tardiva fa perdere il sussidio
Il Lavoratore ha richiesto l'indennità di mobilità dopo essere stato licenziato. L'Istituto Previdenziale ha respinto la domanda poiché presentata oltre il termine di decadenza di sessantotto giorni. Il Lavoratore ha contestato la decisione, sostenendo di aver comunque richiesto tempestivamente l'indennità di disoccupazione e che i requisiti per la mobilità erano stati accertati solo successivamente in un giudizio contro la Regione, a causa dell'irregolarità contributiva del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine per richiedere l'indennità di mobilità è perentorio e non può essere sospeso da difficoltà di fatto o dalla richiesta di un diverso ammortizzatore sociale. La sentenza che accerta il diritto all'iscrizione nelle liste ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto, che sorge direttamente dalla legge. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Finto appalto estero e somministrazione illecita di manodopera
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda italiana, confermando la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera mascherata da appalto internazionale con ditte estere. I lavoratori stranieri erano inseriti stabilmente nel ciclo produttivo dell'azienda italiana e diretti dai suoi capiturno, senza alcun reale apporto organizzativo o rischio d'impresa da parte dei fornitori esteri. La Corte ha qualificato la condotta come evasione contributiva, poiché l'omessa denuncia dei rapporti di lavoro all'INPS fa presumere l'intento fraudolento di occultamento, non superato dalla mera richiesta di autorizzazione al distacco. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata al pagamento dei contributi evasi, delle sanzioni e delle spese di giudizio in favore di INPS e INAIL.
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Riliquidazione della pensione: gli eredi sconfiggono la Cassa
Gli Eredi del Professionista hanno chiesto la riliquidazione della pensione del loro familiare defunto, contestando il calcolo ridotto applicato dalla Cassa Previdenziale in base a modifiche regolamentari successive. La Cassa ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cassa, confermando che il diritto alla riliquidazione della pensione, quando l'importo è contestato, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. Inoltre, le modifiche peggiorative della Cassa non si applicano alle pensioni decorrenti prima del 2007. Gli eredi vincono definitivamente la causa e la Cassa deve rimborsare le spese legali.
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