La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una Cassa di previdenza professionale contro la sentenza che riteneva illegittimo un contributo di solidarietà applicato sulla pensione di un iscritto. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, secondo cui le Casse privatizzate non hanno il potere di imporre prelievi assimilabili a prestazioni patrimoniali, la cui istituzione è riservata esclusivamente alla legge statale, in base all'art. 23 della Costituzione. Tale prelievo non modifica i criteri di calcolo della pensione, ma costituisce una trattenuta su un trattamento già determinato, esulando dalle competenze dell'ente.
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