Un soggetto è stato sottoposto a sorveglianza speciale per 'pericolosità generica'. In sede di ricorso, la difesa ha sostenuto che i fatti alla base della misura fossero stati travisati o non penalmente rilevanti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale. Per valutare la pericolosità generica, il giudice può considerare l'intera condotta di un individuo, inclusi fatti emersi in processi penali conclusi con assoluzione o prescrizione, purché indicativi di un'attuale tendenza a delinquere.
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