La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato contro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La decisione si fonda su un vizio procedurale insuperabile: il ricorso, depositato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), era privo della firma digitale del difensore. La Corte ha inoltre sottolineato che, anche nel merito, il ricorso sarebbe stato comunque respinto per l'infondatezza dei motivi, confermando la solidità del quadro indiziario a carico dell'indagato.
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