L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale la partecipazione a una frode carosello nel settore della telefonia, contestando la detrazione IVA e la deduzione dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti. I giudici d'appello avevano dato ragione alla società, ritenendo che avesse realmente acquistato la merce a prezzi di mercato e che mancasse la prova di un accordo fraudolento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per negare la detrazione IVA, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche tramite indizi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando l'ordinaria diligenza. Inoltre, per dedurre i costi di tali operazioni, il giudice deve verificare i requisiti generali di effettività e inerenza. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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