L'Agenzia delle Entrate ha contestato a tre società coobbligate il mancato pagamento di imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito della riqualificazione di operazioni straordinarie aziendali. Dopo l'annullamento dell'avviso in appello, il Fisco ha presentato ricorso per Cassazione. Durante il procedimento di legittimità, la società controricorrente ha richiesto la definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, versando la prima rata senza ricevere alcun diniego dall'Amministrazione finanziaria. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ribadendo che la pace fiscale perfezionata da un singolo debitore solidale estende i propri effetti liberatori a tutti gli altri soggetti coobbligati.
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