L'Agenzia delle Entrate contestava a una Società Estera la presenza di una stabile organizzazione in Italia, gestita tramite la sua controllata italiana, emettendo avvisi di accertamento per IRES e IRAP. Dopo che i giudici di merito avevano dato ragione alla società, l'ente impositore proponeva ricorso in Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, la Società Estera e la controllata hanno presentato domanda di definizione agevolata per tutte le annualità contestate, provvedendo ai relativi pagamenti. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la prosecuzione del giudizio entro i termini di legge e non è intervenuto alcun diniego da parte del fisco, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Vince il contribuente che vede chiudersi definitivamente la lite fiscale.
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