Un contribuente, dopo aver impugnato un avviso di accertamento IRPEF fino alla Corte di Cassazione, ha presentato una rinuncia al ricorso, accettata dall'Agenzia delle Entrate. La Corte ha dichiarato estinto il processo e ha chiarito un importante principio: in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità. La norma, avendo carattere sanzionatorio, non può essere interpretata in modo estensivo.
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