Una società operante nel settore edile ha impugnato avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA. Durante il giudizio di legittimità, la ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 119/2018, provvedendo al versamento della prima rata. Poiché l'Agenzia delle Entrate non ha notificato alcun diniego entro i termini di legge, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La decisione ha inoltre chiarito che, in caso di estinzione per condono, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura sanzionatoria eccezionale non applicabile analogicamente.
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